Premesso che:
- l’articolo 97 della Costituzione prescrive che “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione” (comma 1) e che “agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge”(comma3);
- nessuna legge, né statale, né provinciale vieta esplicitamente il ricorso, nella specie, al concorso;
- come ha più volte ribadito la giurisprudenza amministrativa, l’imparzialità comporta l’obbligo di determinare previamente i criteri generali dell’azione amministrativa, al fine di porre su un piano di uguaglianza coloro che ne sono i destinatari, stabilendo in modo quando più possibile generale ed astratto come debba esercitarsi il potere amministrativo (principio diventato regola di diritto positivo, ad opera dell’art. 12 della legge n.241 del 1990, per quanto riguarda i provvedimenti che a qualsiasi titolo attribuiscono vantaggi economici ai destinatari);
- il canone dell’imparzialità è ulteriormente suggellato dall’art. 98 della Costituzione, per i il quale “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”: la disposizione opera una chiara e netta separazione tra politica e amministrazione e riconduce il rapporto di separazione al principio di imparzialità, come ha evidenziato anche la Corte Costituzionale, per la quale l’art. 98 Cost. rappresenta uno dei “corollari naturali dell’imparzialità, in cui viene ad esprimersi la distinzione più profonda tra politica e amministrazione;
- per il Consiglio di Stato (sentenza n. 2070 del 2009), “l’imparzialità amministrativa è bensì vulnerata dalla potenzialità astratta della lesione della parità di trattamento e, quindi, dal solo “sospetto” di una disparità”;
- per la Cassazione penale (sentenza n. 25162 del 2008), l’imparzialità amministrativa intesa come divieto di favoritismi ha i caratteri e i contenuti precettivi richiesti dal reato di abuso di ufficio”;
- alla luce di tali precetti costituzionali e arresti giurisprudenziali, la maggioranza è vincolata ad agire senza distinzione di parti politiche, al fine del perseguimento delle finalità obiettive dell’ordinamento (C.Cost. 453/2000), ampiamente richiamata da C.Cost 103/2007);
tanto premesso, il Consiglio Provinciale della Provincia Autonoma di Trento, in ossequio ai precetti costituzionali, si impegna a determinare previamente i criteri generali per la elezione del Difensore Civico, al fine di porre su un piano di eguaglianza i cittadini che hanno dichiarato la loro disponibilità a tale nomina, assicurando, in tal modo, il doveroso rispetto dell’art. 12 della legge n. 241 del 1990, atteso che, quello di specie, costituisce provvedimento che attribuisce vantaggi economici al designato.
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