Il parere del Comitato aziendale di bioetica, risalente al 23 febbraio e riportato nel numero di giugno del periodico d’informazione “Apss notizie”, presenta delle osservazioni assai discutibili, tanto sul versante formale quanto su quello sostanziale.
L’intervento del Comitato, incentrato sul tema della cosiddetta “contraccezione d’emergenza”, non convince soprattutto laddove, pur riconosciuto il fondamento dell’obiezione di coscienza, asserisce che, fornite le doverose informazioni alla donna che manifestasse la volontà di ricorrere alla contraccezione d’emergenza, il medico sarebbe costretto a provvedere “affinché la stessa possa accedere alla prescrizione in maniera tempestiva”.
Per comprendere la portata, coercitiva e tragica, di una simile affermazione, occorre tornare a sottolineare l’importanza dell’obiezione di coscienza, che ha una storia millenaria, e che trova fondamento già nel rifiuto di Socrate di ubbidire ad un ordine dei Trenta, e nell’altrettanto nobile “disobbedienza” di Antigone dinnanzi all’editto di Creonte, così disumano e repressivo nei confronti della sepoltura del fratello.
Ma al di là delle radici storiche, l’obiezione di coscienza preserva a tutt’oggi una sua rilevanza. Essa è infatti prevista sia dalla legge 194/’78 (art.9) sia dal recente Codice di deontologia medica ( 16/12/2006) che, nel suo articolo 22, sottolinea la legittimità del comportamento di un medico che rifiutasse di prestare la propria opera nel caso in cui gli venissero richieste prestazioni in contrasto con la propria coscienza. Analogamente il Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) il quale, con parere del 28/5/2004, ha riconosciuto al medico l’obiezione di coscienza anche di fronte alla richiesta di prescrizione o di somministrazione di farmaci attinenti alla cosiddetta “contraccezione d’emergenza”
Nel caso dell’obiezione di coscienza sollevata dinnanzi alla richiesta della cosiddetta” contraccezione di emergenza”, inoltre, questa trova fondamento anche nel mandato di Ippocrate, che come sappiamo stigmatizza ogni comportamento che sia lesivo del diritto alla vita e della salute del paziente.
E la contraccezione d’emergenza, come attestato dalla ricerca scientifica, si configura, allorquando è avvenuto il concepimento, come un atto ostile alla vita del nascituro, anche se concepito da poche ore. Sono infatti fattispecie assai diverse , da un lato quella del consenso informato, concernente l’obbligatorietà di un’informazione clinicamente corretta e compiuta che qualsiasi medico deve offrire, e, dall’altro, quella rappresentata da indicazione ed indirizzi espliciti al ricorso alla stessa.
Nell’ipotesi, infatti, in cui la fecondazione sia avvenuta – con il conseguente concepimento di un essere umano – non si verserebbe più nel campo della contraccezione. Il farmaco assunto interverrebbe infatti nei confronti dei quell’essere umano, violandone il fondamentale diritto alla vita.
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