venerdì 16 maggio 2008

DDL im materia di prodotti alimentari

DISEGNO DI LEGGE

Politiche provinciali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.

Art. 1
Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento, nell'ambito delle proprie politiche volte alla concreta attuazione del principio di sussidiarietà, riconosce e promuove l'attività di solidarietà e beneficenza svolta dagli enti non profit, impegnati nel recupero dalle aziende della grande distribuzione organizzata, della ristorazione collettiva e della produzione, delle eccedenze alimentari per la loro redistribuzione ai soggetti che assistono persone in stato di indigenza.

Art. 2
Soggetti

1. La Provincia, per le finalità di cui all'articolo 1, si avvale di enti non profit, che possiedono documentata operatività pluriennale a livello diffuso e continuativo sul territorio provinciale e hanno svolto analoga attività anche a livello nazionale o internazionale.

Art. 3
Interventi

1. La Provincia, per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, individua le strategie, gli obiettivi e le modalità di intervento e di finanziamento attraverso gli strumenti della programmazione provinciale.

2. I rapporti tra la Provincia e gli enti di cui all'articolo 2 sono disciplinati da un'apposita convenzione, redatta secondo un modello approvato dalla Giunta provinciale. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per la realizzazione degli interventi e dei servizi resi dagli enti di cui all'articolo 2, nonché per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo provinciale.

Art. 4
Fase transitoria e sperimentale

1. Al fine di elaborare modelli che consentano di sostenere a regime l'attività degli enti di cui all'articolo 2 e di individuarne i requisiti di accreditamento, la Giunta provinciale, a titolo di sperimentazione, promuove e sostiene la realizzazione di un programma triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco Alimentare O.n.l.u.s. Il programma persegue i seguenti obiettivi:

a) rimozione o riduzione delle condizioni di bisogno e di disagio delle persone e delle famiglie, legate a necessità di natura alimentare, favorendo un'equa ripartizione delle risorse, attraverso la raccolta e la distribuzione dei generi alimentari agli enti assistenziali;

b) promozione dello sviluppo e diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate, attraverso interventi e servizi formativi;

c) creazione di modelli di partenariato, attraverso la promozione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare e gli enti assistenziali, al fine di favorire la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili, la tutela dell'ambiente e la riduzione dei rifiuti;

d) messa a disposizione di dati e conoscenze funzionali alla definizione a regime di requisiti e indicatori necessari la realizzazione di un sistema di accreditamento.

2. I rapporti tra la Provincia e la Fondazione Banco Alimentare O.n.l.u.s. sono disciplinati da una convenzione approvata dalla Giunta provinciale. La convenzione prevede, in particolare, modalità e tempi per realizzazione degli interventi e dei servizi resi dalla Fondazione Banco Alimentare O.n.l.u.s., per la verifica dello svolgimento degli stessi e per l'erogazione del contributo provinciale.

Art. 5
Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Provincia.


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