Trento, 13 luglio 2006
La torrida estate trentina sembra voglia indurci non solo a cercare di vincere un’afa che, a tratti, toglie il respiro, ma pure – compito assai più arduo – a cercare di convincere coloro che spesso si autodefiniscono i soliti “presunti irriducibili anticlericali” (cito dallo scritto di uno di loro), che stanno scatenando la classica tempesta in un cucchiaio d’acqua.
Non condivido il disegno di legge Salvaterra ed ho già annunciato nella Commissione relativa (non potendo esprimerlo col voto, perchè sono membro aggregato) il mio voto contrario in Consiglio, se non cambieranno alcuni punti di quel disegno. Mi riferisco in particolare alla situazione delle scuole paritarie, lasciate in un regime di concessione (dalla Provincia) anziché di diritto; al centralismo asfissiante della Provincia stessa anche sul versante scolastico; alla scarsa attenzione alle famiglie.
Peraltro, a onor del vero, debbo ammettere che gli anzidetti “irriducibili” rilasciano, sull’insegnamento della religione cattolica, alcune dichiarazioni assolutamente infondate.
Per esemplificare: è falso che "la religione (ndr. si intende l'insegnamento della religione, perchè la religione tout court è molto di più) in Trentino gode di ben poco rispetto, diventata espediente per avere un posto di lavoro fisso, usata per condizionare gli esiti elettorali e le carriere dei politici..." (Bonmassar, in Trentino del 12 luglio).
E' falso che la valutazione dell'IRC con questo progetto di legge farebbe media con le altre materie. Nel testo nulla si aggiunge alla situazione di fatto, comprovata da una delibera della Giunta provinciale del 28 ottobre 1994 e da una sentenza del TAR (n. 187, pubblicata il 12 giugno 1994) oltre che dalla Ordinanza ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999.
E' falso che si tratta - sempre a proposito dei riferimenti all'IRC - di una "provocazione nei confronti della laicità dello Stato" (Ceol, della Cgil). Non si andrebbe di un millimetro oltre la legislazione vigente sia nazionale che locale. Anzi potrebbe tornare utile ripristinare la cancellazione di un comma di legge (DPR 405, art. 21 comma 4, contenente le Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige, del settembre 1988) conferendo così tutela legislativa all'orario di insegnamento e di servizio degli insegnanti di religione, con le caratteristiche riprese dalle "consolidate tradizioni locali" e codificate anche nel vigente contratto.
A questo punto, meglio sarebbe unire le forze e pensare seriamente al bene vero della scuola trentina, sia con le offerte della scuola provinciale che della scuola non provinciale, comunque ambedue "pubblico servizio", come ha annotato sin dal ’90 il Consiglio di Stato; accanto alle famiglie che null'altro desiderano che una buona scuola per i propri figli. Ma a qualcuno fa paura il lasciare alle famiglie ampia libertà di scelta circa la scuola che valutano meglio in sintonia con il loro progetto educativo.
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