venerdì 16 maggio 2008

Sull’approvazione da parte della Commissione legislativa dell’emendamento della Giunta interamente sostitutivo dell’art. 12 del ddl 104 (Riforma istit

Sull’approvazione da parte della Commissione legislativa dell’emendamento della Giunta interamente sostitutivo dell’art. 12 del ddl 104 (Riforma istituzionale).

Esprimo ferma contrarietà all’emendamento che toglie alla competenza legislativa e rimette all’appannaggio della Giunta la determinazione degli ambiti (i c.d. “territori), che sostanziano le comunità di valle, con il conseguente stralcio dell’Allegato A) del disegno di legge.

Lo faccio per tre ordini di ragioni:

1. ragioni di metodo: si introduce una modifica così sostanziale e strategica del disegno di legge, non per far fronte ad un’esigenza sostanziale legata ad un ripensamento nel merito; ma solo perché nella maggioranza non si è riusciti a sciogliere definitivamente alcuni nodi di strategia politica che nel frattempo sono stati sollevati e solo perché non si sono rimosse obiezioni politiche che da tempo la maggioranza trascina;

2. ragioni di contraddittorietà logico-giuridica:

o é vero che non sta scritto da nessuna parte che gli ambiti territoriali devono essere stabiliti in legge, ma a ben vedere anche su questo punto è lecito sollevare dei dubbi: tenuto conto di cosa sono le comunità (veri e propri enti locali) e di cosa sono destinate a fare (integreranno a pieno titolo il sistema del decentramento amministrativo provinciale e sostituiranno in parte i comuni nell’esercizio di funzioni importanti, anche delicate e strategiche), a mio parere certi contenuti (come il sistema di delimitazione territoriale degli ambiti) devono essere stabiliti in legge e non in atto amministrativo;

o Ci sono anche ragioni di sicurezza e di garanzia: l’atto amministrativo potrà essere impugnato e annullato dal giudice, mentre una norma di legge ha margini di resistenza assai più ampi (occorre arrivare alla Corte costituzionale); ed è facile prevedere che ci saranno soggetti interessati (anche fra comuni che non saranno soddisfatti di certe scelte) a sollevare contenziosi;

o inoltre, l’intero impianto dei principi su cui poggia la riforma può essere letto in termini di necessità di una copertura legislativa almeno degli aspetti strategici e di impianto generali; e il sistema degli ambiti è tale: vedasi anche il t.u. delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni, che all’art. 57 stabilisce i termini dell’intervento provinciale nella disciplina dell’ordinamento delle forme collaborative intercomunali. E’ vero che si dice che la legge provinciale “disciplina modalità e tempi per l’individuazione degli ambiti territoriali”, ma come si può disciplinare correttamente questo se non si accerta in un momento ufficiale e in legge la corrispondenza fra scelte territoriali e rispetto delle condizioni di delimitazione, indicate dall’art. 57 e comunque desumibili dalla legge istituzionale?

o inoltre – sotto un profilo più istituzionale – il metodo della delegificazione può anche reggere nella misura in cui semplifica o lascia norme di dettaglio e di secondo livello ai regolamenti di giunta; ma in questo caso non è dettaglio ma strategia; e inoltre ci devono essere precisi criteri orientativi e precise garanzie procedurali, altrimenti abbiamo deleghe troppo aperte nei contenuti delle scelte.

3. ragioni di merito:

o soprattutto sono legate all’assoluta inopportunità di rimettere a fonte secondaria (tutta in appannaggio e regia della Giunta) scelte che giudico non secondarie ma strategiche della riforma; e all’inopportunità di ritornare su una scelta già fatta utilizzando strumenti e metodi incongrui;

o ma soprattutto preoccupa (e irrita anche) dover prendere atto che questa scelta di stralcio non deriva da una rimeditazione politica degli ambiti, suffragata da motivazioni o valutazioni oggettive e note, bensì da semplice opportunità politica – tutta interna alla maggioranza – di rinviare per qualche tempo una decisione; un escamotage dichiarato, che si fonda sulla incapacità della Giunta di decidere ora, in termini condivisi con tutti i soggetti interessati; una sorta di richiesta di tempi supplementari per ritrovare soluzioni a problemi di politica territoriale che, con tutto il tempo che stiamo discutendo di questi temi, non si è riusciti (o non si è voluto) risolvere;

o con l’occasione scegliendo uno strumento che depotenzia volutamente il Consiglio provinciale e il dibattito politico allargato, e privilegia forma di politica ristretta a pochi attori.

Cons. Pino Morandini

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