SULLE LEGNAIE
La vicenda “legnaie” sta giustamente interessando diversi Comuni, tantopiù a fronte di sanzioni pecuniarie che gli stessi hanno irrogato o stanno irrogando ai privati.
Sul punto qualche preliminare osservazione si impone, salvo successivi approfondimenti.
Trattasi di materia di pertinenza comunale, attraverso il P.R.G. ed il regolamento edilizio, salvo vedere cosa disporrà il regolamento di esecuzione della nuova legge urbanistica (l. p. 1/2008). E su detta materia i Comuni godono di una certa discrezionalità di valutazione e di interpretazione dei regolamenti e dei casi pratici; discrezionalità che, si badi, non di rado sconfina nell’arbitrio.
A mio avviso si deve distinguere tra casi che non concretano abuso e casi che lo configurano; come fra casi che non richiedono l’autorizzazione e situazioni in cui questa è necessaria.
In proposito, accatastare legna su un fondo privato, assicurando una copertura ed una squadratura dell’involucro, rappresenta un manufatto non solo consentito, ma pure libero e senza necessità di autorizzazione (o D.I.A.), considerato che ne mancano i presupposti canonici (costruzione, ancoraggio al suolo, volumetria, ecc.) e posto che non c’è alcun impatto ambientale di rilievo. Non solo, ma tutto ciò in varie zone fa pure parte dell’economia montana. Tra l’altro, molte volte questi manufatti sono vere e proprie opere d’arte e non solo non sfigurano nel contesto ambientale, ma ne abbelliscono l’immagine.
La gran parte dei regolamenti edilizi comunali contempla le fattispecie in parola, trattando delle legnaie in quanto pertinenze di edifici per lo stoccaggio di legna da ardere per uso domestico. E proprio per la loro funzione pertinenziale ammettono dette legnaie anche nelle aree a verde privato, sulla scorta del principio per cui, trattandosi di disposizioni speciali, prevalgono sul principio generale di non edificabilità su dette aree. Naturalmente, purchè rivestano caratteristiche costruttive e siano caratterizzate da materiali e dimensioni in linea con la tradizione locale, e quindi non contrastino con il contesto ambientale nel quale debbono calarsi.
Altra cosa è la predisposizione di una vera e propria costruzione, ancorata al terreno. Sul punto i riferimenti normativi si rinvengono nell’articolo 105 della nuova legge urbanistica provinciale (peraltro, attualmente vale ancora la precedente, in particolare l’art. 83 l.p. 22/’91), mentre per le zone agricole vige l’art. 62 l.p. 1/2008.
Mi pare però che si tratti, in proposito, di casi non numerosi. La gran parte della popolazione interessata allo stoccaggio della legna per uso domestico, dimostra non solo attenzione al paesaggio, ma pure cura e buon gusto nella predisposizione della propria legnaia.
La presenza di qualche furbo, che comincia con la legnaia e finisce con un appartamento o altro, non può giustificare quello che si configura come un vero e proprio accanimento dei Comuni nei confronti dei censiti, spesso a suon di sanzioni pecuniarie.
Per queste ragioni, mi pare necessario che ciascun comune faccia, da un lato un’opera di miglior definizione dei casi, tenendo presente la natura del proprio territorio, la ricorrenza degli usi, ecc.; e, d’altro lato, contribuisca ad un’equilibrata tutela ambientale, per esempio suggerendo tipologie di intervento lecite e non impattanti.
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