venerdì 16 maggio 2008

Lettera Aperta all'Assessore Andreolli, a proposito della l.194/78

Trento, 7 febbraio 2006

LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE ANDREOLLI

All’insegna del dialogo che da sempre connota i nostri rapporti, non le nascondo lo sconcerto suscitato dalla recente bocciatura del mio disegno di legge mirante ad un’adeguata informazione e reale vicinanza alla donna che chiede l’aborto. Perché di fatto frutto di un preconcetto ideologico - nonostante le mie proposte di mediazione - che ha avviluppato sia le considerazioni dei D.S. che quelle della Margherita.

Né le considerazioni svolte dagli stessi – per le quali insufficiente apparirebbe l’informazione, essendo invece necessarie politiche più organiche – sembrano reggere, se si pensa che, da un lato, un’adeguata informazione e vicinanza, a tutt’oggi quasi sempre inesistenti, si sono rivelate molte volte, nell’esperienza del volontariato, positivamente decisive per la vita della donna e per quella del figlio; e, d’altro lato, che le invocate proposte più organiche sono, per quel che mi compete, depositate da tempo e che comunque farvi riferimento per liquidare queste, evoca strategie ormai obsolete (il meglio è nemico del bene).

Ciò nonostante, non intendo abbandonare il dialogo avviato con lei su questo, tantopiù alla luce dell’indagine conoscitiva conclusa lo scorso 31 gennaio dalla competente Commissione della Camera e della prossima Conferenza Stato – Regioni, che assai probabilmente si intratterrà anche su questi temi.

Da detta indagine conoscitiva si ricavano tre indicazioni generali di particolare interesse:

- L’affermazione che la prevenzione dell’aborto consiste anche nel consiglio e nell’aiuto affinché la gravidanza giunga al suo termine naturale e quindi la necessità di attuare gli artt. 1 – 2 – 5 della legge, rimasti fino ad ora largamente inapplicati (offerta di alternative alla I.V.G., sostegno alla donna per proseguire la gestazione, interventi speciali in tale direzione);

- la necessità di un rilancio della funzione consultoriale proprio in vista di tale prevenzione specifica dell’aborto;

- l’opportunità di una incentivazione e di una collaborazione con il volontariato che ha lo scopo di aiutare la maternità prima e dopo la nascita.

In tale contesto, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva al punto 5.2 indica una serie di dati che si ritiene opportuno conoscere (v. allegato A). Analogamente il Ministro della Salute, al termine dell’intervento da lui svolto nell’indagine suddetta, ha proposto un modello di scheda per la rilevazione dell’attività consultoriale (v. Allegato B) ed ha annunciato che questo documento sarà discusso in un incontro con gli assessori, nel quadro della prossima Conferenza Stato-Regioni.

E’ evidente che la selezione dei dati non è neutrale rispetto al tipo di interpretazione da dare alla l. 194 e alle iniziative da porre in essere per una sua più completa e corretta attuazione. Perciò, proprio tenendo conto delle modifiche gestionali domandate dall’ indagine conoscitiva, sembra quanto mai opportuno predisporre la redazione delle schede informative ad opera di tre diversi soggetti:

1. il medico che rilascia il “titolo” per eseguire l’I.V.G., sia nei primi 90 giorni di gestazione (artt. 4 e 5 l. 194/78) sia nel periodo successivo (art. 7);

2. il responsabile del consultorio, a cui la donna si sia eventualmente rivolta;

3. il medico che effettua l’intervento dopo il 90° giorno (c.d. “aborto terapeutico”).

Sarebbe opportuno, dunque, integrare l’ipotesi elaborata dal Ministero per i soli consultori (che si giudica positivamente) come segue.

A) Scheda da compilarsi dal medico che rilascia il documento o certificato per l’I.V.G.

a) Causa della domanda di I.V.G. dichiarata dalla donna nei primi 90 giorni

E’ quanto mai opportuno che sullo stesso documento o certificato rilasciato alla donna sia indicata la causa da lei dedotta per chiedere la I.V.G. nei primi 90 giorni. E’ un elemento di responsabilizzazione per la donna e per il medico nonché un indicatore degli opportuni interventi volti a prevenire l’aborto.

Le cause indicate dall’art. 4 delle legge 194 sono alquanto generiche. Quindi, bisognerebbe almeno tentare una specificazione che potrebbe essere del tipo:

- salute del feto

- salute fisica della madre

- salute psichica della madre

- numero di precedenti figli

- salute di altri familiari

- età della madre

- rifiuto del partner

- rifiuto della famiglia

- studio o lavoro

- difficoltà economiche

- difficoltà di alloggio

- decisione di non avere il figlio

- semplice

- altro

b) Per quanto riguarda l’urgenza

Sarebbe opportuna l’indicazione della causa che rende indilazionabile l’I.V.G. perché, di fatto, spesso tale dichiarazione serve ad evitare il periodo di riflessione di sette giorni.

c) Per quanto riguarda l’aborto terapeutico dopo il 90° giorno di gestazione

- età gestazionale

- la diagnosi relativa:

· alla malattia fisica della madre

· alla malattia psichica della madre

· alle malformazioni o anomalie del figlio

- la qualifica professionale di chi ha fatto la diagnosi

B) Scheda relativa ai consultori

Pensiamo che quanto indicato alla lettera A) debba integrare anche la scheda di rivelazione relativa ai consultori. La relativa bozza è stata presentata nell’indagine conoscitiva. (allegato 2 della relazione del Ministro). Peraltro ci permettiamo di osservare:

- il controllo post I.V.G. corrisponde alla logica che l’unica forma di prevenzione è la contraccezione. In tale logica l’aborto autorizzato dai consultori è l’occasione per insegnare la contraccezione. In una auspicabile riforma in cui il consultorio divenga strumento di difesa della vita nascente, questa logica non ha senso (molti altri sono i momenti e i luoghi dove si può parlare di procreazione cosciente e responsabile!). Pertanto suggeriremmo di eliminare dalla scheda il “controllo post - I.V.G”.

- Consiglieremo invece di indicare non (come proposto) il numero dei consultori in cui si fa un solo colloquio o se ne fanno plurimi, ma il numero di casi in cui il colloquio è stato unico o plurimo. La diversità è evidente.

- Nel riquadro relativo alle “Informazioni offerte” proponiamo di aggiungere: “indicazione di una associazione di volontariato esistente sul territorio che si propone l’assistenza alla maternità”. E’ evidente che la suddetta indicazione è qualcosa di più della semplice esposizione di materiale informativo.

C) Scheda da compilarsi ad opera del medico che effettua l’aborto dopo il 90° giorno

- I casi di eventuale sopravvivenza del figlio, la sua durata, l’eventuale intervento di un neonatologo;

- la reale sussistenza delle anomalie o malformazioni diagnosticate. Tale verifica può essere fatta ad I.V.G. avvenuta mediante osservazione o riscontro diagnostico.

Cordiali saluti.

Cons. Pino Morandini

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